Possibilità di proroga della durata dell’apprendistato

Si rende noto che la durata dell’apprendistato professionalizzante può essere prolungata in seguito alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

Premettendo che tutte le tipologie di contratti di apprendistato sono riconducibili ad un sistema duale, in cui è prevista la concomitanza di istruzione e formazione professionale, ai fini di quanto sopra, si precisa che:

L’apprendistato professionalizzante, in tal caso l’art. 2, comma 4, D. Lgs. 148/2015, prevede che “alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”.

Pertanto è indiscutibile l’espressa previsione della proroga della durata del contratto di apprendistato professionalizzante qualora si verifichi una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.