Bando Regione Marche – Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale

Si comunica che lo sportello per la presentazione del bando della Regione Marche “Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale” sarà aperto in data 5 maggio 2021 ore 10.00. Pubblicato documento di interpretazione e integrazione di alcune disposizioni dell’Avviso pubblico:

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI
n.326 del 24 aprile 2021

Oggetto: Interpretazione e integrazione di alcune disposizioni e proroga apertura prima finestra della procedura valutativa a sportello di cui All’Allegato A del DDPF 278/SIM/2021 Avviso Pubblico DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche – Euro 15.000.000,00

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, emanare il
presente atto

DECRETA

1. Di fornire chiarimenti interpretativi agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A al DDPF n. 278/SIM/2021 rispettivamente “Soggetti aventi diritto a presentare la domanda” e “Lavoratori per i quali si richiede il contributo” come di seguito indicato:

Art. 4, 1° comma, 3 punto 3 aventi sede legale e operativa in uno dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale o area sisma della Regione Marche di cui all’Allegato B. E’ indispensabile che l’impresa beneficiaria abbia almeno una sede operativa, al momento della liquidazione del contributo, in uno dei suddetti Comuni, e che nella sede operativa che ha luogo nei suddetti Comuni sia/siano occupati il/i lavoratore/i per i quali si richiede il contributo”.

Si intende che l’impresa richiedente deve avere sia sede legale che operativa in uno dei Comuni di cui all’allegato B. Con il periodo “E’ indispensabile che l’impresa beneficiaria abbia almeno una sede operativa, al momento della liquidazione del contributo, in uno dei suddetti Comuni, e che nella sede operativa che ha luogo nei suddetti Comuni sia/siano occupati il/i lavoratore/i per i quali si richiede il contributo” si intende, in linea con la normativa comunitaria, che l’impresa richiedente, in fase di presentazione della domanda potrebbe anche avere la sede operativa fuori da uno dei Comuni di cui all’Allegato B, ma al momento della liquidazione del contributo è necessario che la sede
operativa sia localizzata in uno dei comuni di cui all’Allegato B (es , nel frattempo la sede operativa è stata trasferita in uno dei suddetti comuni), e che i dipendenti per i quali è richiesto il contributo siano occupati in questa sede operativa.

Art. 4, 1° comma, 3 punto 4 “che esercitano una delle attività economiche di cui all’Allegato C (codici Ateco 2007), si intende che l’attività economica dell’impresa, in caso di possesso di più codici Ateco, può essere sia quella primaria, sia quella secondaria;

Art. 4, 1° comma, 3 punto 5 “che nel periodo dal 23 febbraio 2020 hanno attivato ammortizzatori sociali ordinari o in deroga con causale Covid 19, per un periodo minimo di 3 mesi (anche non continuativi), per ogni lavoratore per il quale viene richiesto il contributo”

Si intende che fa fede (come richiesto anche nell’Allegato A2 ) la domanda inviata all’INPS/EBAN/FIS, che dimostri che l’impresa ha richiesto cassa Covid per almeno 3 mesi anche non continuativi e che la stessa sia stata autorizzata dagli enti preposti, come meglio specificato nel documento istruttorio;

Art. 4, 1° comma, 3 punto 6 “aver ripreso l’attività d’impresa alla data di presentazione della domanda”. Si intende, come meglio specificato nel documento istruttorio, che al momento della domanda l’impresa deve essere nelle condizioni di svolgere attività lavorativa;

Art. 4, 1° comma, 3 punto 7 “aver richiamato in servizio per almeno n. 6 mesi anche non continuativi (al lordo di eventuali sospensioni decretate dal Governo o a livello regionale per evitare il diffondersi della pandemia), i dipendenti per i quali si richiede il contributo”

Si intende, come meglio specificato nel documento istruttorio, che i suddetti 6 mesi si considerano garantiti, sia se il lavoratore è rientrato, nell’arco dei 6 mesi considerati, per tutte le giornate previste dal CCNL, sia solo per alcune giornate, alla luce delle sospensioni decretate dal Governo o a livello regionale, che hanno imposto la chiusura totale o parziale dell’attività aziendale o di altre sospensioni comunque riconducibili alla pandemia;

Art. 5, 1° comma, punto 3 “essere stati beneficiari di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga con causale COVID-19, per almeno 3 mesi anche non continuativi, successivamente alla data del 23 febbraio 2020”. Si intende, come meglio specificato nel documento istruttorio, che i lavoratori per i quali si richiede il contributo devono essere stati inseriti nella domanda inviata all’ INPS/EBAN/FIS o altro ente preposto.

Art.5.1 Mantenimento dell’occupazione “I lavoratori per i quali viene concesso il contributo devono risultare in forza all’azienda per almeno ulteriori 3 mesi successivi all’invio della domanda di contributo, al lordo di eventuali sospensioni decretate dal Governo o a livello regionale. Si intende, come meglio specificato nel documento istruttorio, che i lavoratori oggetto della richiesta di contributo, successivamente all’invio della domanda devono essere rientrati al lavoro in modo continuativo (al 100%).

2. Di integrare il punto 10.1 “Criteri di selezione e valutazione delle domande” dell’allegato A al DDPF n. 278/SIM/2021, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, come segue:

In riferimento all’Indicatore SET (settore di attività) viene incluso, tra le attività economiche che avranno un punteggio pari a 2 anche il Codice ATECO H, limitatamente ai settori ammissibili riportati nell’allegato C al decreto 278/SIM/2021;

In riferimento all’indicatore LOC (Localizzazione), per nel caso di impresa che fa richiesta per lavoratori afferenti a più sedi operative, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, verrà assegnato il punteggio più vantaggioso per l’impresa;

3. Di prorogare l’apertura della prima finestra di presentazione delle domande su Siform, di cui all’art. 7 dell’Avviso, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, dal 26 aprile al 5 maggio 2021, a partire dalle ore 10,00;

4. Resta immutata la data di chiusura della prima finestra al 15 luglio 2021 e la tempistica di apertura della seconda e terza finestra di cui al medesimo Art. 7;

5. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it, precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente della P.F.
(Roberta Maestri)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020 – Linee guida relative all’intervento “Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid , localizzate nei comuni delle aree di crisi industriale e nei comuni area sisma della Regione Marche – Euro 15.000.000,00

DDPF n.278 del 12 aprile 2021 AVVISO PUBBLICO “DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle
aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche – Euro 15.000.000,00

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n.278 del 12 aprile 2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico “DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid
localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche.
Si tratta di un intervento, mai attuato in precedenza, di natura sperimentale e integrato politica passiva-politica attiva, avente l’obiettivo di dare continuità allo strumento dell’ammortizzatore in ottica Covid (di varie tipologie) a cui le imprese ubicate nelle aree di crisi e sisma hanno fatto ricorso, con priorità da parte del settore delle attività ricettive e del commercio, dei servizi
sia alla persona sia alle imprese.
Considerata l’assoluta novità della misura, che deve allinearsi non soltanto ai vincoli del FSE, ma anche alla normativa statale e regionale emanata per garantire un sostegno alle imprese e ai lavoratori in ottica Covid, sono pervenute negli ultimi giorni alcune richieste di chiarimento da parte di potenziali beneficiari, consulenti e associazioni, soprattutto in merito ai requisiti delle imprese che possono presentare domande e dei lavoratori per i quali si richiede il contributo, di cui agli articoli 4, 5 e 10 dell’Allegato A del citato DDPF 278/2021.
Si tratta di chiarimenti interpretativi che in nessun modo modificano l’articolato dell’Avviso, su cui questa Struttura ha acquisito il parere obbligatorio di conformità da parte dell’Autorità di gestione e i criteri approvati dalla Giunta regionale con DGR 327/2021.

Di seguito si riportano i chiarimenti.

Art. 4, 1° comma, 3 punto 3: “aventi sede legale e operativa in uno dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale o area sisma della Regione Marche di cui all’Allegato B. E’ indispensabile che l’impresa beneficiaria abbia almeno una sede operativa, al momento della liquidazione del contributo, in uno dei suddetti Comuni, e che nella sede operativa che ha luogo nei suddetti Comuni sia/siano occupati il/i lavoratore/i per i quali si richiede il contributo”
Si intende che l’impresa richiedente deve avere sia sede legale che operativa in uno dei Comuni di cui all’allegato B. Con il periodo “E’ indispensabile che l’impresa beneficiaria abbia almeno una sede operativa, al momento della liquidazione del contributo, in uno dei suddetti
Comuni, e che nella sede operativa che ha luogo nei suddetti Comuni sia/siano occupati il/i lavoratore/i per i quali si richiede il contributo” si intende, in linea con la normativa comunitaria, che l’impresa richiedente, in fase di presentazione della domanda potrebbe anche avere la
sede operativa fuori da uno dei Comuni di cui all’Allegato B, ma al momento della liquidazione del contributo è necessario che la sede operativa sia localizzata in uno dei comuni di cui all’Allegato B (es , nel frattempo la sede operativa è stata trasferita in uno dei suddetti
comuni), e che i dipendenti per i quali è richiesto il contributo siano occupati in questa sede
operativa. La suddetta impostazione è in linea con la ratio dell’Avviso che prevede che le imprese beneficiarie siano esclusivamente le imprese localizzate nelle aree più penalizzate (crisi e sisma).

Art. 4, 1° comma, 3 punto.4 “che esercitano una delle attività economiche di cui all’Allegato C (codici Ateco 2007), si intende che l’attività economica dell’impresa, in caso di possesso di più codici Ateco, può essere sia quella primaria, sia quella secondaria, ciò al fine di ampliare la
possibilità di accesso delle imprese operanti in più attività economiche;

Art. 4, 1° comma, 3 punto 5 “che nel periodo dal 23 febbraio 2020 hanno attivato ammortizzatori sociali ordinari o in deroga con causale Covid 19, per un periodo minimo di 3 mesi (anche non continuativi), per ogni lavoratore per il quale viene richiesto il contributo”

Si intende che fa fede (come richiesto anche nell’Allegato A2) la domanda inviata all’ INPS/FBA /FIS, che dimostri che l’impresa ha richiesto cassa Covid per almeno 3 mesi anche non continuativi e che la stessa sia stata autorizzata dagli enti preposti, come meglio
specificato nel documento istruttorio;

Considerato che la domanda è cumulativa per tutti i dipendenti per i quali si richiede la CIG (Causale covid), nella stessa deve naturalmente essere incluso il/i dipendente/i per i quali si richiede il contributo. A riprova di quanto stabilito nell’allegato A2 (LAVORATORI), si specifica
che “ fa fede la domanda inviata all’INPS, o ad eventuale ulteriore ente preposto alla gestione di ammortizzatori con causale Covid.

A titolo di esempio le autorizzazioni di cui sopra per CIG in deroga e CIGO ordinaria COVID 19 sono: gestione INPS: autorizzazione: codice numerico di 12 caratteri comunicato all’azienda tramite PEC e consultabile all’interno del Cassetto Previdenziale Aziendale

Gestione FIS stessa procedura della CIG in deroga.

Gestione FSBA autorizzazione inviata all’impresa da parte di FSBA .

Art. 4, 1° comma, 3 punto 6 “aver ripreso l’attività d’impresa alla data di presentazione della domanda”. Si intende che al momento della domanda l’impresa deve essere nelle condizioni di svolgere attività lavorativa, ovvero non deve essere un’impresa inattiva attiva, né impresa
cancellata

Art. 4, 1° comma, 3 punto 7 “aver richiamato in servizio per almeno n. 6 mesi anche non continuativi (al lordo di eventuali sospensioni decretate dal Governo o a livello regionale per evitare il diffondersi della pandemia), i dipendenti per i quali si richiede il contributo”

Si intende che i suddetti 6 mesi si considerano garantiti, sia se il lavoratore è rientrato, nell’arco dei 6 mesi considerati, per tutte le giornate previste dal CCNL, sia solo per alcune giornate, alla luce delle sospensioni decretate dal Governo o a livello regionale, che hanno imposto la chiusura totale o parziale dell’attività aziendale o di altre sospensioni comunque riconducibili alla pandemia.

Pertanto dal momento di invio della domanda (es 26 aprile 2021) vengono individuati, nei mesi precedenti all’invio della domanda i n. 6 mesi richiesti, durante i quali il lavoratore è rientrato in servizio, anche in modo non continuativo (es alcune giornate all’interno di ogni mese dei 6 mesi individuati), includendo nel conteggio anche le eventuali sospensioni imposte dal Governo o a livello regionale.
Pertanto se nei 6 mesi considerati sono inclusi n. 30 giorni di sospensione imposti dal Governo o a livello regionale, i 30 giorni vengono comunque conteggiati all’interno dei 6 mesi, come se il lavoratore fosse rientrato in servizio.
Il totale delle giornate incluse nell’arco temporale dei 6 mesi può non essere necessariamente di 180 giorni. I giorni di maternità, malattia, ferie o permessi sono inclusi nel conteggio perché i lavoratori si considerano rientrati in servizio.

Art. 5, 1° comma, punto 3 “essere stati beneficiari di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga con causale COVID-19, per almeno 3 mesi anche non continuativi, successivamente alla data del 23 febbraio 2020”. Si intende che i lavoratori per i quali si richiede il contributo
devono essere stati inseriti nella domanda inviata all’ INPS/EBAN/FIS o altro ente preposto. Pertanto nella domanda deve essere stato incluso il nominativo del lavoratore (o più nominativi di lavoratori) per cui si richiede il contributo.

Art.5.1 Mantenimento dell’occupazione “I lavoratori per i quali viene concesso il contributo devono risultare in forza all’azienda per almeno ulteriori 3 mesi successivi all’invio della domanda di contributo, al lordo di eventuali sospensioni decretate dal Governo o a livello
regionale. Si intende che i lavoratori oggetto della richiesta di contributo, successivamente all’invio della domanda devono essere rientrati al lavoro in modo continuativo (al 100%).

A seguito di apposita richiesta dell’ADG e un successivo approfondimento con la predetta Autorità è stato chiarito che i lavoratori successivamente all’invio della domanda devono essere rientrati al lavoro in modo continuativo (al 100%), ad eccezione dei casi in cui siano state decretate, successivamente all’invio della domanda, sospensioni a livello governativo o regionale che hanno imposto la chiusura dell’azienda, in questo caso il lavoratore che comunque deve essere ancora in forza all’impresa, può beneficiare di ammortizzatori sociali.
Si fa presente che per i 3 mesi specificati decade il contributo sia se è sia se il lavoratore sia stato licenziato, sia se sia dimesso sia se sia andato in pensione. I requisiti di cui sopra fanno esclusivo riferimento al dipendente per cui si richiede il contributo, l’impresa non decade dal contributo se la richiesta di cassa COVID, è stata fatta per altri dipendenti.

Non decade inoltre dal contributo se l’impresa aveva fatto richiesta preventivamente di cassa integrazione includendo quel dipendente, ma in fase di liquidazione la P.F. verifica se per i 3 mesi previsti ne abbia usufruito. Nel caso in cui ne abbia usufruito, il contributo non verrà
liquidato.

Si ritiene inoltre di integrare l’art. 10.1 Criteri di selezione e valutazione delle domande, con riferimento in particolare all’indicatore SET (settore di attività) e LOC (Localizzazione).

Considerato che il punteggio totale è unico per l’impresa anche nel caso di più sedi operative, in riferimento all’indicatore LOC, si terrà conto del punteggio più vantaggioso per l’impresa. Nello specifico, se l’impresa fa domanda per 2 lavoratori di cui lavora nella sede operativa
localizzata solo area crisi o solo area sisma, ed un lavoratore che invece lavora in una sede operativa localizzata sia in area sisma che in area crisi verrà attribuito il punteggio più vantaggioso per l’impresa, ossia verrà attribuito il punteggio “20”.

Inoltre, sempre all’art. 10, relativamente all’indicatore SET, per mero refuso, non è stata riportata la lettera H di cui all’allegato C; pertanto anche per la lettera H del Codice Ateco, limitatamente ai settori da 49.32 a 49.39.09; da 49.4 a 49.42.00 e da 52.01 a 52.29.22” (come
daAllegato C) , il punteggio attribuito è 40.

Infine, in data 23/04/2021 è pervenuta, inoltre, da parte di Confartigianato, CNA e Confindustria all’Assessore alle aree di crisi e alla Struttura regionale, una richiesta di proroga (nota assunta al protocollo con numero 0466506 dell’apertura della prima finestra di
presentazione delle domande su Siform, di cui all’art. 7 dell’Avviso, al fine di organizzare apposito webinar con il competente Ufficio, teso ad acquisire alcuni approfondimenti sull’Avviso.

Si ritiene di accogliere la richiesta e di prorogare dal 26 aprile al 5 maggio 2021, a partire dalle ore 10.00, la data di apertura della prima finestra di presentazione delle domande su Siform.

Resta immutata la data di chiusura della prima finestra al 15 luglio 2021 e la tempistica di apertura della seconda e terza finestra di cui al medesimo Art. 7.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:

Interpretazione e integrazione di alcune disposizioni e proroga apertura prima finestra della procedura valutativa a sportello di cui All’Allegato A del DDPF 278/SIM/2021 Avviso Pubblico DGR n.328 del 22.03.2021 POR Marche FSE 2014-2020 Contributi a sostegno del costo del lavoro e della continuità aziendale per le imprese dei settori particolarmente colpiti dall’emergenza Covid localizzate nei Comuni delle aree di crisi industriale e nei Comuni area sisma della Regione Marche – Euro 15.000.000,00

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La responsabile del procedimento
(Simona Pasqualini)